Statuto  

01-12-11

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STATUTO DEL COMITATO A.N.D.O.S. DI CIVITAVECCHIA

ART. 1 - Denominazione

È costituito ai sensi e per gli effetti della L. 266/91 e del

Codice Civile e della L.R. 29/1993 (Regione Lazio), l’associazione

non riconosciuta denominata

"Comitato A.N.D.O.S. di Civitavecchia" finalizzato allo studio,

all'informazione, alla sensibilizzazione individuale e sociale

in ordine ai problemi connessi alla salute della donna con

particolare attenzione ai tumori sulla mammella.

Il Comitato rappresenta organizzazione autonoma locale affiliata

all'Associazione ANDOS – O.N.L.U.S. e, pertanto, coordina l

a propria attività anche con le iniziative di carattere nazionale

di ANDOS – O.N.L.U.S.

 

ART. 2 - Sede

Il Comitato ha sede legale e operativa in via G.Galilei 2 Civitavecchia -

 

ART. 3 - Durata

La durata del Comitato è illimitata.

Il Comitato si estingue secondo le modalità previste dall'art. 27 c.c.:

a. nel caso il patrimonio diventi insufficiente al conseguimento degli scopi;

b. per le altre cause di cui all'art. 27 C.C..

 

ART. 4 - Norme regolamentari

Il Comitato A.N.D.O.S. di Civitavecchia è disciplinato dal

presente Statuto, persegue le finalità di solidarietà sociale,

ed agisce nei limiti della L.Q. 266/1991 delle Leggi Regionali,

Statali, e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico,

vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento

 dell'attività dell'organizzazione stessa.

 

ART. 5 - Oggetto

Il Comitato A.N.D.O.S. di Civitavecchia si propone di:

- riunire in libera Associazione le persone che hanno subito

un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare

alla loro assistenza e al loro reinserimento nella società e

negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione,

 istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport, infermieri, volontari,

 consulenti legali);

- portare aiuto morale e materiale a tutti coloro presso i quali

l'Associazione potrà intervenire mediante lo svolgimento di

attività di volontariato ed opere di umana solidarietà,

assistenza sociale, beneficenza;

- svolgere attività di formazione, informazione e prevenzione

sui problemi attinenti il cancro mammario nei confronti di medici,

personale infermieristico, volontari e pazienti affinché

possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme

a quello funzionale e rieducativo;

- svolgere anche attività di formazione, informazione e volontariato

per l’assistenza delle donne in generale;

- svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente

con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico,

psicologico, umano e sociale, una completa ripresa

della donna operata al seno;

- organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti,

una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e

di divulgazione a tutti i livelli;

- promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga

a potenziare l'attività dell'Associazione sopratutto nel campo

 della ricerca e della formazione e aggiornamento professionale.

Il Comitato gode di piena autonomia gestionale, operativa,

 amministrativa e di bilancio.

Il Comitato di Civitavecchia potrà, svolgere le attività indicate

 nello Statuto al di fuori del territorio di Civitavecchia,

purché l'attività sia effettuata in pieno coordinamento

con altri Comitati ANDOS eventualmente operanti nello stesso territorio,

 e dandone comuncazione al Coordinatore Nazionale o ai suoi  delegati.

Collaborazioni con associazioni diverse dall'ANDOS dovranno

essere comunicate al Presidente Nazionale.

 

ART. 6 – Amministrazione e Patrimonio

Il Comitato ANDOS di Civitavecchia opera pertanto senza fini di lucro

 e si avvale in modo determinante e prevalente delle

prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti,

come del pari gratuite sono le cariche associative.

Il Comitato trae le proprie risorse economiche da:

1. contributi degli aderenti;

2. contributi di privati;

3. contributi dello Stato di enti o istituzioni pubbliche

finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e

documentate attività o progetti;

4. contributi da organismi internazionali;

5. donazioni o lasciti testamentari;

6. rimborsi derivanti da convenzioni;

7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito

stabilito dal Consiglio Direttivo del Comitato stesso;

Il Comitato tiene i libri contabili secondo quanto previsto

dalle normative vigenti per le Onlus.

Al Comitato vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,

 utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'organizzazione.

È fatto obbligo al Comitato di impiegare gli utili o

gli avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali.

 

 

ART. 7 - Associati

Sono soci dell'associazione le persone fisiche che intendono

ottemperare all'assistenza delle donne portatrici di tumore

alla mammella e svolgere attività di volontariato per

l'assistenza delle donne in generale.

Non possono essere previsti Soci temporanei. La qualità

di membro/associato è ad personam e non è quindi trasmissibile

a qualsiasi titolo. La quota associativa non è rivalutabile.

Il Comitato prevede diverse categorie di soci:

 

Soci ordinari: Fanno parte di questa categoria i richiedenti che

condividono le finalità del Comitato e presentando domanda

di ingresso, vengono accettati dal Consiglio Direttivo del Comitato.

 

Soci sostenitori: Il Consiglio Direttivo può conferire la presente

qualifica a chiunque ha sostenuto economicamente l’attività

del Comitato condividendone le finalità.

 

Socio onorario: Questa qualifica è concessa dal Consiglio Direttivo

 a persone fisiche che attraverso la loro opera abbiano reso

al Comitato particolari servizi o si siano distinti

particolarmente per il proprio operato. 

 

I soci hanno diritto di:

a. candidarsi ed essere eletti negli organi sociali;

b. di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie incluse

 quelle di nomina delle cariche sociali;

c. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per

 l’attività prestata, ai sensi di Legge;

d. essere informati sulle attività dell’associazione e

controllarne l’andamento;

e. approvare il rendiconto d’esercizio;

f. consultare i libri sociali.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo

Statuto del Comitato, o abbia creato grave pregiudizio al

Comitato stesso, ad altri Comitati Andos o ad ANDOS Nazionale

 può essere escluso dall'organizzazione su deliberazione

dell’Assemblea dei soci, dopo aver ascoltato le giustificazioni

del socio interessato. Contro questa decisione l’associato

potrà entro 60 (sessanta) giorni presentare ricorso al Collegio

 dei Probiviri di ANDOS Nazionale a mezzo lettera raccomandata

 a.r. da inviare alla sede di ANDOS - O.N.L.U.S. –

Collegio dei Probiviri e per conoscenza al Presidente

 del proprio Comitato. La decisione del Collegio dei Probiviri

è inappellabile.

 

ART. 8 - Organi

Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea, il Consiglio

Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito).

Ogni carica e prestazioni sono gratuite.

 

ART. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Comitato ed è

presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza,

 dal Vice Presidente.

Si riunisce una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura

dell’esercizio sociale, su convocazione del Presidente mediante

lettera raccomandata, o fax, o posta elettronica,o anche

a mezzo stampa, che deve avvenire quindici giorni prima,

specificando il giorno, ora e luogo della prima e seconda

convocazione.

 

L’Assemblea potrà altresì riunirsi su domanda scritta e

motivata di almeno un decimo degli associati.

Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

- nomina del Consiglio Direttivo;

- nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito);

- approvazione del rendiconto d’esercizio;

- decidere sui casi di radiazione o esclusione dei soci;

- decidere su ogni materia la cui decisione è stata rinviata

all’Assemblea dei soci dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti

 almeno la metà più uno delle persone aventi diritto a

parteciparvi. In seconda convocazione essa è valida qualunque

sia il numero dei presenti.

 

Compiti dell’Assemblea straordinaria sono:

- deliberare le modifiche del presente statuto o lo scioglimento

 del Comitato.

Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole

della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole dei 3/4

dei soci aventi diritto di voto.

 

ART. 10 - Consiglio Direttivo

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, che sarà composto

 da cinque o da sette membri (non da sei). Il Consiglio

Direttivo elegge nel suo seno il Presidente il Vice Presidente

e il Tesoriere.

Tutti i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili,

per un massimo di due mandati consecutivi. Dopo due mandati

consecutivi il socio dovrà aspettare tre anni per potersi

nuovamente candidare.

Possono essere candidarsi a membri del Consiglio Direttivo

tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle

quote associative.

 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- redigere uno o più regolamenti interni al fine di regolare

il corretto funzionamento dell’Associazione;

- predisporre il progetto di rendoconto d’esercizio;

- convocare l’Assemblea dei Soci almeno una volta l’anno

entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e

predisporre l’ordine del giorno;

- nominare fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente

e il Tesoriere;

- esaminare le domande di ammissione dei Soci;

- conferire incarichi o rappresentanze e aprire sedi operative.

 

I membri del Consiglio sono obbligati a partecipare alle riunioni

che dovranno essere convocate a mezzo lettera raccomandata,

o fax, o e-mail entro 5 (cinque) giorni, ridotti a 24 ore

in caso di urgenza. In caso di assenza ingiustificata per almeno

tre riunioni anche non consecutive nello stesso mandato

è facoltà del Consiglio chiedere la decadenza della carica

all’Assemblea dei Soci.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri,

il Consiglio rimane in carica se il numero dei membri

rimasti è almeno cinque. In questo caso alla prima Assemblea

utile gli associati procederanno alla nomina dei consiglieri

dimissionari.

 

ART. 11 – Elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Comitato in qualità di Socio Ordinario di ANDOS - O.N.L.U.S.

 può proporre il proprio candidato per le cariche sociali di ANDOS

 - O.N.L.U.S. purché sia maggiorenne di età, appartenga al

Consiglio Direttivo del Comitato, e rispetti le modalità e

requisiti previsti dal regolamento elettorale.

Il Presidente può delegare alternativamente un altro

rappresentante del Consiglio Direttivo del proprio Comitato

oppure un Presidente di altro Comitato.

Ogni partecipante all'Assemblea Nazionale non può essere

portatore di più di una delega. Non è ammessa la delega per

i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.

 

ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, è costituito

da un Presidente, da due membri effettivi e da due

membri supplenti nominati dall'Assemblea, anche tra i non

iscritti al Comitato. Essi durano in carica tre anni e sono r

ieleggibili.

Se durante detto periodo venisse a mancare un revisore,

subentra il supplente più anziano di età. Esso resta in

carica fino alla scadenza del mandato.

 

ART. 13 - Rappresentanza

La rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in

giudizio, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del

Comitato.

Il Presidente può nominare procuratori speciali, anche non

membri del Comitato, per il compimento di singoli affari,

ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e

natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta,

stabilendone di volta in volta i poteri.

Il Presidente o in suo impedimento il Vice-Presidente

rappresenta l'organizzazione a tutti i livelli ed a tutti

gli effetti e cura che tutti gli atti si svolgano nel rispetto

della normativa vigente. Il Presidente mantiene i rapporti

con il Consiglio Direttivo di ANDOS Nazionale e ha il

compito di far osservare al proprio Comitato le direttive

 d'indirizzo ed il coordinamento nazionale di ANDOS Nazionale.

 

ART. 14 - Bilancio

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al 31 dicembre

di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale,

il Tesoriere deve presentare il rendiconto dell’esercizio

decorso al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti

(se istituito). Tale rendiconto insieme alla relazione illustrativa

 dello stesso e alla relazione del Collegio dei revisori dei Conti (

se istituito) viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea

dei soci convocata in via ordinaria, entro quatro mesi dalla

chiusura dell’esercizio. 

Il rendiconto d’esercizio deve essere depositato presso la

sede del Comitato e può essere consultato da ogni membro dell'Associazione.

 

ART. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea

straordinaria che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

All'atto dello scioglimento l’Associazione ha l'obbligo di

devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre

organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo

settore.

 

ART. 16 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento

 alle norme del Codice Civile, alla L. 266/1991, alla Legge

 regionale laziale 29/1993 e al DM 25.5.1995.

 

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Ultimo aggiornamento:  01-12-11