STATUTO
DEL COMITATO A.N.D.O.S. DI CIVITAVECCHIA
ART. 1 - Denominazione
È costituito ai sensi e per gli effetti
della L. 266/91 e del
Codice Civile e della L.R. 29/1993 (Regione
Lazio), l’associazione
non riconosciuta denominata
"Comitato A.N.D.O.S. di Civitavecchia"
finalizzato allo studio,
all'informazione, alla sensibilizzazione
individuale e sociale
in ordine ai problemi connessi alla salute della
donna con
particolare attenzione ai tumori sulla mammella.
Il Comitato rappresenta organizzazione
autonoma locale affiliata
all'Associazione ANDOS – O.N.L.U.S. e,
pertanto, coordina l
a propria attività anche con le iniziative di
carattere nazionale
di ANDOS – O.N.L.U.S.
ART. 2 - Sede
Il Comitato ha sede legale e operativa in
via G.Galilei 2 Civitavecchia -
ART. 3 - Durata
La durata del Comitato è illimitata.
Il Comitato si estingue secondo le
modalità previste dall'art. 27 c.c.:
a. nel caso il patrimonio diventi
insufficiente al conseguimento degli scopi;
b. per le altre cause di cui all'art. 27
C.C..
ART. 4 - Norme regolamentari
Il Comitato A.N.D.O.S. di Civitavecchia è
disciplinato dal
presente Statuto, persegue le finalità di solidarietà
sociale,
ed agisce nei limiti della L.Q. 266/1991 delle Leggi Regionali,
Statali, e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico,
vincola
alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
Esso costituisce la
regola fondamentale di comportamento
dell'attività dell'organizzazione
stessa.
ART. 5 - Oggetto
Il Comitato A.N.D.O.S. di Civitavecchia
si propone di:
- riunire in libera Associazione le
persone che hanno subito
un intervento al seno insieme a quanti
intendono collaborare
alla loro assistenza e al loro reinserimento nella
società e
negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della
riabilitazione,
istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport,
infermieri, volontari,
consulenti legali);
- portare aiuto morale e materiale a
tutti coloro presso i quali
l'Associazione potrà intervenire mediante lo
svolgimento di
attività di volontariato ed opere di umana solidarietà,
assistenza sociale, beneficenza;
- svolgere attività di formazione,
informazione e prevenzione
sui problemi attinenti il cancro mammario nei
confronti di medici,
personale infermieristico, volontari e pazienti
affinché
possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme
a
quello funzionale e rieducativo;
- svolgere anche attività di formazione,
informazione e volontariato
per l’assistenza delle donne in generale;
- svolgere ogni iniziativa, per proprio
conto o congiuntamente
con altre istituzioni, valida a favorire sotto il
profilo fisico,
psicologico, umano e sociale, una completa ripresa
della
donna operata al seno;
- organizzare, in collaborazione con le
strutture esistenti,
una capillare campagna di educazione sanitaria,
sociale e
di divulgazione a tutti i livelli;
- promuovere e sviluppare ogni iniziativa
che valga
a potenziare l'attività dell'Associazione sopratutto nel campo
della ricerca e della formazione e aggiornamento professionale.
Il Comitato gode di piena autonomia
gestionale, operativa,
amministrativa e di bilancio.
Il Comitato di Civitavecchia potrà,
svolgere le attività indicate
nello Statuto al di fuori del territorio
di Civitavecchia,
purché l'attività sia effettuata in pieno
coordinamento
con altri Comitati ANDOS eventualmente operanti nello
stesso territorio,
e dandone comuncazione al Coordinatore Nazionale o ai
suoi delegati.
Collaborazioni con associazioni diverse
dall'ANDOS dovranno
essere comunicate al Presidente Nazionale.
ART. 6 – Amministrazione e Patrimonio
Il Comitato ANDOS di Civitavecchia opera
pertanto senza fini di lucro
e si avvale in modo determinante e
prevalente delle
prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti,
come del pari gratuite sono le cariche associative.
Il Comitato trae le proprie risorse
economiche da:
1. contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato di enti o
istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e
documentate attività o progetti;
4. contributi da organismi
internazionali;
5. donazioni o lasciti testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali.
I fondi sono depositati presso l'Istituto
di Credito
stabilito dal Consiglio Direttivo del Comitato stesso;
Il Comitato tiene i libri contabili
secondo quanto previsto
dalle normative vigenti per le Onlus.
Al Comitato vige il divieto di
distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'organizzazione.
È fatto obbligo al Comitato di impiegare
gli utili o
gli avanzi per la realizzazione delle attività
istituzionali.
ART. 7 - Associati
Sono soci dell'associazione le persone
fisiche che intendono
ottemperare all'assistenza delle donne portatrici
di tumore
alla mammella e svolgere attività di volontariato per
l'assistenza delle donne in generale.
Non possono essere previsti Soci
temporanei. La qualità
di membro/associato è ad personam e non è quindi
trasmissibile
a qualsiasi titolo. La quota associativa non è
rivalutabile.
Il Comitato prevede diverse categorie di
soci:
Soci
ordinari:
Fanno parte di questa categoria i richiedenti che
condividono le finalità del Comitato e presentando domanda
di ingresso,
vengono accettati dal Consiglio Direttivo del Comitato.
Soci
sostenitori:
Il Consiglio Direttivo può conferire la presente
qualifica a chiunque ha sostenuto economicamente l’attività
del Comitato
condividendone le finalità.
Socio
onorario:
Questa qualifica è concessa dal Consiglio Direttivo
a persone fisiche
che attraverso la loro opera abbiano reso
al Comitato particolari
servizi o si siano distinti
particolarmente per il proprio operato.
I soci hanno diritto di:
a. candidarsi ed essere eletti negli
organi sociali;
b. di voto nelle Assemblee ordinarie e
straordinarie incluse
quelle di nomina delle cariche sociali;
c. essere rimborsati dalle spese
effettivamente sostenute per
l’attività prestata, ai sensi di Legge;
d. essere informati sulle attività
dell’associazione e
controllarne l’andamento;
e. approvare il rendiconto d’esercizio;
f. consultare i libri sociali.
L'associato che contravviene ai doveri
stabiliti dallo
Statuto del Comitato, o abbia creato grave pregiudizio
al
Comitato stesso, ad altri Comitati Andos o ad ANDOS Nazionale
può
essere escluso dall'organizzazione su deliberazione
dell’Assemblea dei
soci, dopo aver ascoltato le giustificazioni
del socio interessato.
Contro questa decisione l’associato
potrà entro 60 (sessanta) giorni
presentare ricorso al Collegio
dei Probiviri di ANDOS Nazionale a mezzo
lettera raccomandata
a.r. da inviare alla sede di ANDOS - O.N.L.U.S. –
Collegio dei Probiviri e per conoscenza al Presidente
del proprio
Comitato. La decisione del Collegio dei Probiviri
è inappellabile.
ART. 8 - Organi
Sono organi dell'organizzazione:
l'Assemblea, il Consiglio
Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei
Conti (se istituito).
Ogni carica e prestazioni sono gratuite.
ART. 9 - Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli
aderenti al Comitato ed è
presieduta dal Presidente dell'organizzazione
o, in sua assenza,
dal Vice Presidente.
Si riunisce una volta l'anno entro
quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale, su convocazione del
Presidente mediante
lettera raccomandata, o fax, o posta elettronica,o
anche
a mezzo stampa, che deve avvenire quindici giorni prima,
specificando il giorno, ora e luogo della prima e seconda
convocazione.
L’Assemblea potrà altresì riunirsi su
domanda scritta e
motivata di almeno un decimo degli associati.
Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- nomina del Consiglio Direttivo;
- nomina del Collegio dei Revisori dei
Conti (se istituito);
- approvazione del rendiconto
d’esercizio;
- decidere sui casi di radiazione o
esclusione dei soci;
- decidere su ogni materia la cui
decisione è stata rinviata
all’Assemblea dei soci dal Consiglio
Direttivo.
L’Assemblea è valida in prima
convocazione quando siano presenti
almeno la metà più uno delle persone
aventi diritto a
parteciparvi. In seconda convocazione essa è valida
qualunque
sia il numero dei presenti.
Compiti dell’Assemblea straordinaria
sono:
- deliberare le modifiche del presente
statuto o lo scioglimento
del Comitato.
Per le modifiche statutarie è necessario
il voto favorevole
della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
Per lo scioglimento è necessario il voto
favorevole dei 3/4
dei soci aventi diritto di voto.
ART. 10 - Consiglio Direttivo
L'Assemblea elegge il Consiglio
Direttivo, che sarà composto
da cinque o da sette membri (non da sei).
Il Consiglio
Direttivo elegge nel suo seno il Presidente il Vice
Presidente
e il Tesoriere.
Tutti i membri durano in carica tre anni
e sono rieleggibili,
per un massimo di due mandati consecutivi. Dopo due
mandati
consecutivi il socio dovrà aspettare tre anni per potersi
nuovamente candidare.
Possono essere candidarsi a membri del
Consiglio Direttivo
tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento
delle
quote associative.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- redigere uno o più regolamenti interni
al fine di regolare
il corretto funzionamento dell’Associazione;
- predisporre il progetto di rendoconto
d’esercizio;
- convocare l’Assemblea dei Soci almeno
una volta l’anno
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale e
predisporre l’ordine del giorno;
- nominare fra i suoi membri il
Presidente, il Vice-Presidente
e il Tesoriere;
- esaminare le domande di ammissione dei
Soci;
- conferire incarichi o rappresentanze e
aprire sedi operative.
I membri del Consiglio sono obbligati a
partecipare alle riunioni
che dovranno essere convocate a mezzo lettera
raccomandata,
o fax, o e-mail entro 5 (cinque) giorni, ridotti a 24 ore
in caso di urgenza. In caso di assenza ingiustificata per almeno
tre
riunioni anche non consecutive nello stesso mandato
è facoltà del
Consiglio chiedere la decadenza della carica
all’Assemblea dei Soci.
In caso di dimissioni o decadenza di uno
o più consiglieri,
il Consiglio rimane in carica se il numero dei membri
rimasti è almeno cinque. In questo caso alla prima Assemblea
utile gli
associati procederanno alla nomina dei consiglieri
dimissionari.
ART. 11 – Elezioni del Consiglio
Direttivo Nazionale
Il Comitato in qualità di Socio Ordinario
di ANDOS - O.N.L.U.S.
può proporre il proprio candidato per le cariche
sociali di ANDOS
- O.N.L.U.S. purché sia maggiorenne di età, appartenga
al
Consiglio Direttivo del Comitato, e rispetti le modalità e
requisiti
previsti dal regolamento elettorale.
Il Presidente può delegare
alternativamente un altro
rappresentante del Consiglio Direttivo del
proprio Comitato
oppure un Presidente di altro Comitato.
Ogni partecipante all'Assemblea Nazionale
non può essere
portatore di più di una delega. Non è ammessa la delega
per
i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.
ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se
istituito, è costituito
da un Presidente, da due membri effettivi e da
due
membri supplenti nominati dall'Assemblea, anche tra i non
iscritti
al Comitato. Essi durano in carica tre anni e sono r
ieleggibili.
Se durante detto periodo venisse a
mancare un revisore,
subentra il supplente più anziano di età. Esso
resta in
carica fino alla scadenza del mandato.
ART. 13 - Rappresentanza
La rappresentanza del Comitato di fronte
ai terzi ed in
giudizio, nonché la firma sociale, spetta al Presidente
del
Comitato.
Il Presidente può nominare procuratori
speciali, anche non
membri del Comitato, per il compimento di singoli
affari,
ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e
natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta,
stabilendone di
volta in volta i poteri.
Il Presidente o in suo impedimento il
Vice-Presidente
rappresenta l'organizzazione a tutti i livelli ed a
tutti
gli effetti e cura che tutti gli atti si svolgano nel rispetto
della normativa vigente. Il Presidente mantiene i rapporti
con il
Consiglio Direttivo di ANDOS Nazionale e ha il
compito di far osservare
al proprio Comitato le direttive
d'indirizzo ed il coordinamento
nazionale di ANDOS Nazionale.
ART. 14 - Bilancio
Gli esercizi sociali vanno dal primo
gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura di ogni
esercizio sociale,
il Tesoriere deve presentare il rendiconto
dell’esercizio
decorso al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti
(se istituito). Tale rendiconto insieme alla relazione illustrativa
dello stesso e alla relazione del Collegio dei revisori dei Conti (
se
istituito) viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
dei soci
convocata in via ordinaria, entro quatro mesi dalla
chiusura
dell’esercizio.
Il rendiconto d’esercizio deve essere
depositato presso la
sede del Comitato e può essere consultato da ogni
membro dell'Associazione.
ART. 15 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è
deliberato dall'Assemblea
straordinaria che provvede alla nomina di uno
o più liquidatori.
All'atto dello scioglimento
l’Associazione ha l'obbligo di
devolvere il patrimonio
dell'organizzazione ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo
settore.
ART. 16 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente
indicato si fa riferimento
alle norme del Codice Civile, alla L.
266/1991, alla Legge
regionale laziale 29/1993 e al DM 25.5.1995.
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